TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 102.
(Modifica del regime delle entrate della regione autonoma Sardegna).

Art. 102.
(Modifica del regime delle entrate della regione autonoma Sardegna).

      1. L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      Identico.

          «Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite:

          a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

          b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;

          c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

          d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne


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siano gravati, percetta nel territorio della regione;

          e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

          f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;

          g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

          h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i princìpi del sistema tributario dello Stato;

          i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

          l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

          m) dai sette decimi di tutte le altre entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici».

      2. Nelle entrate spettanti alla regione Sardegna sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione.

      3. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione all'IVA riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della

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Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006.
      4. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
      5. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e ferrovie meridionali sarde), le funzioni relative alla contiguità territoriale e le funzioni relative all'Agenzia del territorio.
      6. L'attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito delle imposte di cui alle lettere a) ed m), dell'articolo 8 dello Statuto di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, come integrata dalla previsione di cui al comma 2 del presente articolo non può determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente ad euro 344 milioni per l'anno 2007, 371 milioni per l'anno 2008 e 482 milioni per l'anno 2009. La nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010.
      7. Dall'attuazione del combinato disposto della lettera f) dell'articolo 8 del citato Statuto di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e del comma 4 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non può derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell'IVA sui consumi viene attribuita sino alla concorrenza dell'importo risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle delibere del CIPE per gli stessi anni 2007-2009 aumentato dell'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009.
      8. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 5 del presente articolo rimangono a carico dello Stato.

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